
È stato pubblicato nella G.U del 14 luglio, n. 163, il decreto del Ministero del lavoro n. 89 del 23 febbraio 2022 che, in attuazione dell’art. 81 del D.Lgs. n. 117/2017, individua le modalità per l'attribuzione del social bonus, che consente agli Enti del Terzo settore, a prescindere dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, di trovare un nuovo canale di finanziamento per la copertura dei costi sostenuti per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e di quelli, mobili e immobili, confiscati alla criminalità organizzata e loro assegnati per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale non commerciali.
Il social bonus è una misura innovativa, attraverso la quale viene introdotto un credito di imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti o società.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
È suddiviso in tre quote annuali di pari importo, a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, con causale che contenga il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.